Dal comunicato ufficiale
LA Commissione Disciplinare, letti i deferimenti proposti
dalla Procura Federale a carico di Amatuzio Egidio
Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D.
Boiano, e della stessa società A.S.D. Boiano riguardanti
le vertenze economiche con l'allenatore Logarzo Pasquale
e con i calciatori Urso Luigi, Comparato Salvatore e
Trovato Antonio, tutte relative all'annata calcistica
2007/2008; disposta la riunione dei suddetti deferimenti
come da separato verbale, osserva quanto segue. I fatti
oggetto dei quattro distinti deferimenti risultano acclarati
e non smentiti dai deferiti. Invero, nella riunione
del 15 settembre 2009 il deferito Amatuzio Egidio Paolo
chiedeva breve aggiornamento della seduta al fine di documentare
i pagamenti, a suo dire avvenuti, contrariamente
a quanto ipotizzato dalla Procura Federale. La
Commissione concedeva il chiesto rinvio. Nelle more
non è stata depositata alcuna documentazione comprovante
i presunti pagamenti citati, né i deferiti sono comparsi
alla riunione odierna. La Procura Federale per i
fatti contestati ha chiesto applicarsi, ritenuta la continuazione,
a carico della società: la sanzione di due punti
di penalizzazione in classifica e la sanzione della ammenda
per euro 3.000, ed a carico dell'Amatuzio la sanzione
della inibizione per mesi nove. Questa Commissione,
premessa la propria competenza ex art. 32, comma
7, del C.G.S., ritiene che le condotte poste in essere dai
deferiti integrino la violazione dell'art. 8, comma 9, del
C.G.S., atteso che non è stato ottemperato né alle decisioni
emesse dalla Commissione Accordi Economici della
L.N.D., per quanto riguarda le vertenze in essere con i
calciatori, né alla decisione del Collegio Arbitrale della
L.N.D., per quanto concerne la vertenza con l'allenatore,
nel termine di cui all'articolo 94 ter, commi 11 e 13, delle
N.O.I.F. Le condotte contestate integrano altresì la
violazione dell'art. 1, comma1, C.G.S. essendo i deferiti
venuti meno ai loro doveri di lealtà e correttezza nei
rapporti con altri tesserati. Poiché le violazioni sono riferibili
alla medesima stagione sportiva, questa Commissione
ritiene di dover considerare, ai fini della irrogazione
e della graduazione della sanzioni, la continuazione.
P.Q.M. infligge al Sig. Amatuzio Egidio Paolo la sanzione
della inibizione per mesi sei ed alla società A.S.D. Bojano
la sanzione della penalizzazione di due punti in
classifica da scontarsi nel campionato in corso, nonché
la sanzione della ammenda per euro 1.500. Manda alla
Segreteria per le comunicazioni agli organi competenti
ai fini della esecuzione delle sanzioni.
dal nuovo molise