venerdì 30 ottobre 2009
La sentenza

Dal comunicato ufficiale

LA Commissione Disciplinare, letti i deferimenti proposti

dalla Procura Federale a carico di Amatuzio Egidio

Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D.

Boiano, e della stessa società A.S.D. Boiano riguardanti

le vertenze economiche con l'allenatore Logarzo Pasquale

e con i calciatori Urso Luigi, Comparato Salvatore e

Trovato Antonio, tutte relative all'annata calcistica

2007/2008; disposta la riunione dei suddetti deferimenti

come da separato verbale, osserva quanto segue. I fatti

oggetto dei quattro distinti deferimenti risultano acclarati

e non smentiti dai deferiti. Invero, nella riunione

del 15 settembre 2009 il deferito Amatuzio Egidio Paolo

chiedeva breve aggiornamento della seduta al fine di documentare

i pagamenti, a suo dire avvenuti, contrariamente

a quanto ipotizzato dalla Procura Federale. La

Commissione concedeva il chiesto rinvio. Nelle more

non è stata depositata alcuna documentazione comprovante

i presunti pagamenti citati, né i deferiti sono comparsi

alla riunione odierna. La Procura Federale per i

fatti contestati ha chiesto applicarsi, ritenuta la continuazione,

a carico della società: la sanzione di due punti

di penalizzazione in classifica e la sanzione della ammenda

per euro 3.000, ed a carico dell'Amatuzio la sanzione

della inibizione per mesi nove. Questa Commissione,

premessa la propria competenza ex art. 32, comma

7, del C.G.S., ritiene che le condotte poste in essere dai

deferiti integrino la violazione dell'art. 8, comma 9, del

C.G.S., atteso che non è stato ottemperato né alle decisioni

emesse dalla Commissione Accordi Economici della

L.N.D., per quanto riguarda le vertenze in essere con i

calciatori, né alla decisione del Collegio Arbitrale della

L.N.D., per quanto concerne la vertenza con l'allenatore,

nel termine di cui all'articolo 94 ter, commi 11 e 13, delle

N.O.I.F. Le condotte contestate integrano altresì la

violazione dell'art. 1, comma1, C.G.S. essendo i deferiti

venuti meno ai loro doveri di lealtà e correttezza nei

rapporti con altri tesserati. Poiché le violazioni sono riferibili

alla medesima stagione sportiva, questa Commissione

ritiene di dover considerare, ai fini della irrogazione

e della graduazione della sanzioni, la continuazione.

P.Q.M. infligge al Sig. Amatuzio Egidio Paolo la sanzione

della inibizione per mesi sei ed alla società A.S.D. Bojano

la sanzione della penalizzazione di due punti in

classifica da scontarsi nel campionato in corso, nonché

la sanzione della ammenda per euro 1.500. Manda alla

Segreteria per le comunicazioni agli organi competenti

ai fini della esecuzione delle sanzioni.

dal nuovo molise


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